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Super Green Pass: ma è costituzionale? 

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Il Premier Draghi ha dichiarato che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sarà obbligatorio esibire il Super Green Pass per compiere moltissime attività, escludendo dalla vita sociale i no vax.

Il Super Green Pass sarà infatti scaricabile soltanto dai vaccinati e dai guariti e sarà necessario per l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche. 

Il Green Pass possiamo dire “base”, in quanto ottenibile con tampone rapido o molecolare, sarà solo più sufficiente per accedere ai luoghi di lavoro. 

Come immaginabile, il Super Green Pass ha immediatamente sollevato polemiche, tra chi lo qualifica come “attentato alla libertà” e chi promette manifestazioni agguerrite contro la “dittatura sanitaria”. 

Ma il Super Green Pass è davvero contrario ai nostri principi costituzionali? Lo abbiamo chiesto a Mattia Angeleri, membro attivo di AMA Associazione Mare Aperto e avvocato del Foro di Torino. 

La Costituzione non prevede uno stato di emergenza però ci siamo dentro da due anni. Come mai?

E’ vero la Costituzione Italiana del 1948 non prevede lo “stato di emergenza”, così come previsto da altre Costituzioni europee dato che, nella nostra Carta fondamentale, è previsto unicamente lo “stato di guerra” all’art. 78, che deve essere deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente della Repubblica ex art. 87 Cost.  

L’assenza di una disciplina costituzionale dello stato di emergenza è il risultato di una scelta consapevole compiuta dai padri costituenti: in sede di Assemblea costituente, infatti, era stata avanzata una proposta volta a inserire la previsione dello stato di emergenza all’art. 78 Cost., per disciplinare situazioni che richiedessero uno stato eccezionale in situazioni diverse da eventi bellici. 

L’art. 16 della Costituzione, tuttavia, demanda alla legge la determinazione, in via generale, di limitazioni alla libertà personale che possono essere anche adottate per motivi di sanità. La legge in questione è il d.lgs. 1/2018: all’art. 24 e 25 di tale decreto legislativo è prevista la possibilità per il Consiglio dei Ministri di deliberare lo stato di emergenza di rilievo nazionale al ricorrere di determinati eventi, tra cui una pandemia.

In sintesi, possiamo dire che lo “stato di emergenza” non era stato previsto dai nostri padri costituenti ma costoro avevano studiato un impianto tale da permetterne l’adozione in caso di necessità nel pieno rispetto della Carta Costituente. 

La Costituzione prevede un diritto all’uguaglianza. Il Super Green Pass non rischia di discriminare le persone in base alle loro opinioni?

Distinguere la condizione e le possibilità di chi si è vaccinato da chi rifiuta pervicacemente di farlo non significa derogare al principio di uguaglianza fissato in Costituzione. L’art. 3 della Cost. prevede infatti due tipi di uguaglianza: una di natura formale ed una di tipo sostanziale. 

Quella formale prevede che tutti i cittadini siano uguali dinnanzi alla legge mentre, quello sostanziale, impone allo Stato di attivarsi per eliminare le disuguaglianze. Una declinazione dell’uguaglianza sostanziale è l’obbligo di trattare situazioni uguali in maniera uguale e situazioni differenti in maniera differente.
Si ha pertanto violazione del principio di uguaglianza, come ricorda da sempre la giurisprudenza costituzionale, solo quando a situazioni uguali si offrono discipline diverse, non già quando, a situazioni diverse, si dedicano discipline elaborate che tengano conto di quelle specifiche diversità (e delle conseguenze che si determinerebbero dall’ignorarle). 

Prescrivere per legge che, chi si assume il dovere di solidarietà verso gli altri decidendo di vaccinarsi, goda di maggiori libertà di movimento e di azione non è dunque incostituzionale, in quanto va semplicemente a trattare situazioni differenti in maniera differente. 

L’obbligo vaccinale anti covid sarebbe compatibile con la nostra Costituzione?

Laddove la situazione dovesse degenerare al punto da dover introdurre l’obbligo vaccinale, la risposta alla domanda sarebbe comunque positiva. 

La Corte Costituzionale si è pronunciata più volte sulla costituzionalità dell’obbligo vaccinale e, con la sentenza n. 5/2018, ha ribadito come l’obbligo vaccinale sia costituzionalmente legittimo in quanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 Cost., in determinate situazioni (tra cui rientra a pieno anche quella che stiamo vivendo), accanto all’interesse e alla libertà del singolo, coesiste un interesse della collettività che giustifica l’obbligo. 

Inoltre è bene evidenziare come le ultime sentenze (vd. TAR del FRIULI n. 61/2021), tra le varie cose, abbiano sottolineato come il vaccino anti covid non sarebbe nemmeno considerabile quale “vaccino sperimentale” in quanto la sperimentazione si sarebbe conclusa “con l’autorizzazione all’immissione in commercio dopo un rigoroso processo di valutazione scientifica”.

Sarebbe infine un clamoroso errore continuare a sostenere, come fanno alcuni no vax, che lo Stato non si assuma la responsabilità di introdurre l’obbligo di vaccinazione perché altrimenti si dovrebbero indennizzare gli eventuali danneggiati dall’inoculamento del vaccino.

La giurisprudenza costituzionale è da sempre ferma infatti nell’affermare che sottoporsi a vaccinazioni obbligatorie o anche solo raccomandate mediante campagne informative che possano generare conseguenze sfavorevoli (come nel caso del vaccino anti covid), impone comunque allo Stato di procedere con l’equo indennizzo di chi abbia osservato i suoi doveri di solidarietà verso gli altri. 

Il Super Green Pass è compatibile con il diritto al lavoro?

Questo credo sia uno dei punti più complessi da analizzare. 

La Costituzione tutela il diritto al lavoro quale diritto inviolabile in 4 diversi articoli: questo per dire come il lavoro sia uno dei pilastri e delle fondamenta della Nostra Repubblica.  

Per tale motivo il Governo ha deciso di mantenere invariate le regole previste per l’accesso ai luoghi di lavoro individuate nel D.L. n. 127 del 2021 con il quale si è imposto l’obbligo di possesso del green pass (ottenibile anche attraverso il ricorso a tamponi rapidi o molecolari) per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei lavoratori privati. 

Il punto centrale della questione resta sempre quello di comprendere se il diritto alla tutela della salute pubblica e del singolo possa prevalere su altri interessi, diritto al lavoro compreso. 

La poca giurisprudenza formatasi, per ora, appare muoversi in questa direzione: diversi tribunali di primo grado hanno respinto i ricorsi di medici e infermieri no vax sospesi dal servizio perché non vaccinati; è successo Belluno, Verona e Modena, come pure presso il TAR del Friuli Venezia Giulia.  

Certo l’obbligo vaccinale per lavorare imporrebbe un nuovo bilanciamento e le carte in tavola potrebbero cambiare: a mio avviso la tutela alla salute pubblica, almeno per tutti quei settori in cui il lavoratore è a diretto contatto con il pubblico, dovrebbe comunque e ancora prevalere. 

 

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Esimio "signor nessuno", anarcoinsurrezionalista del tastierino, Scienze politiche all'Università, ottico optometrista per campare. Se proprio devo riconoscermi in qualcuno, scelgo De André. Ciclista da sempre, mi piacciono le strade in salita. Ci si vede in cima.
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